Giovedì, 28 Marzo, 2024
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STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DEI PICCOLI ROMEI DI SAN MICHELE ARCANGELO

ART.l
E’costituita l’Associazione denominata “Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo”, con sede in Terni (TR), via Tintoretto 2 A.

ART.2
L’Associazione “Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo” (di seguito indicata solo come “Associazione”) non ha fini di lucro ed intende perseguire finalità di solidarietà sociale, avendo quale scopo la promozione a livello giovanile della pratica musicale, per contribuire alla riscoperta e diffusione del patrimonio costituito dalla musica sacra, liturgica e paraliturgica - con particolare riferimento alla tradizione musicale occidentale - secondo le linee di indirizzo affermate dall’Associazione “San Michele Arcangelo” di Stroncone.
L'Associazione “Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo” potrà organizzare eventi e corsi di ogni genere che abbiano quale scopo ultimo la promozione a livello giovanile della pratica musicale, anche mediante confronti con altre discipline.
L'Associazione sostiene in tutte le sue attività i principi della convivenza pacifica e ripudia, in modo fermo e convinto, ogni forma di xenofobia, pregiudizio razziale, religioso, di genere e di orientamento sessuale.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre associazioni no-profit che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura
.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Per il raggiungimento degli scopi prefissi, l’Associazione può svolgere le seguenti attività - purché non si pongano in concorrenza con analoghe attività condotte dall’Associazione “San Michele Arcangelo” di Stroncone:

         a) Organizzare corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, perfezionamento e di qualsiasi altro tipo nell’ambito musicale (sacro o no), rivolti a giovani o a loro insegnanti o formatori.
b) Organizzarre attività musicali (concerti, rassegne corali o concertistiche o eventi musicali di qualsiasi altro tipo), artistiche, liturgiche, in proprio o in collaborazione con persone, società od enti.
c) Svolgere attività di ricerca.
d) Stipulare contratti di locazione, leasing o mutuo, acquistare o ricevere in donazione locali, macchinari, impianti, o qualsiasi altro mezzo ideneo al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
e) Qualsiasi altra attività diretta al perseguimento degli scopi prefissi.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART.3
L’Associazione “Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo” è socio di diritto dell’Associazione “San Michele Arcangelo” di Stroncone; il suo presidente - direttamente o attraverso un suo rappresentante - rappresenta l’Associazione stessa in seno all’assemblea dell’Associazione “San Michele Arcangelo”.

ART.4
L’Associazione “San Michele Arcangelo” mantiene il controllo artistico sull’Associazione “Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo” attraverso la nomina del direttore artistico e dei Maestri e la scelta dei programmi di studio e delle esibizioni pubbliche, affidata al direttore artistico.

ART.5
Possono far parte dell’Associazione “Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo” le persone fisiche (di maggiore o minore età) e le persone giuridiche (associazioni, fondazioni, enti) che condividono gli scopi dell’Associazione, di cui all’Art. 2.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione - distinta in quota di ammissione e quota annua - che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione decide sull’importo delle quote dovute dai soci per i servizi di cui godranno.

ART.6
I soci si dividono in:

soci “piccoli musici” - vale a dire: i bambini e ragazzi di entrambi i sessi, ancora forniti di una buona voce bianca, intonati, che per le loro qualità sono ammessi a partecipare alle attività di formazione musicale e corale dal direttore artistico, sentiti i Maestri del coro;

soci “ordinari” - vale a dire: bambini che non partecipano in modo attivo alle attività musicali, ma partecipano ad altre attività dell’Associazione; genitori dei bambini; altri adulti o associazioni (rappresentate da un loro membro), in qualsiasi modo interessati ai progetti promossi dall’Associazione “Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo”;

soci “sostenitori” - le persone fisiche, le associazioni, le società o gli enti, che intendano sostenere le attività dell’Associazione versando una somma non inferiore a dieci volte la quota sociale.

soci “donatori” - le persone fisiche, le associazioni, le società o gli enti, che intendano sostenere le attività dell’Associazione versando una somma non inferiore a trenta volte la quota sociale.

ART.7
Tutti i soci maggiorenni dell’Associazione hanno gli stessi diritti di elettorato attivo e passivo e costituiscono l’assemblea. I soci minorenni possono presenziare all’assemblea, ma senza diritto di voto.
Gli associati vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per decesso, per dimissioni o decadenza.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
b) che svolgano attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione
c) che per un periodo superiore a sei mesi non eseguono in parte o in tutto il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
d) che non ottemperano alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. o non adempiono agli impegni assunti verso l’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

ART.8
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART.9
L’assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal presidente due volte all’anno, una volta in data compresa fra il 20 di novembre e il 10 di dicembre, una seconda volta fra il primo e il 15 di aprile. Data e luogo di convocazione devono essere decisi almeno 15 giorni prima, e comunicati ai soci attraverso i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.
Oggetto della riunione di fine anno dovranno essere il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa dei membri del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno quattro dei soci (fra maggiorenni e minorenni).
Oggetto della riunione di aprile sono l’elezione o la conferma del presidente e dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, la relazione artistica del direttore artistico, e tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa dei membri del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno quattro dei soci (fra maggiorenni e minorenni).

ART.10
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione (i minori senza diritto di voto). Ciascun socio potrà rappresentare fino ad altri due soci (maggiorenni), purche munito di delega scritta.
L’assemblea viene convocata in prima e in seconda convocazione. In prima convocazione, per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario l’intervento di un numero di soci tale che essi rappresentino almeno il 50% degli iscritti e votanti (maggiorenni e in regola coi pagamenti); in seconda convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci votanti presenti o rappresentati.
L‘assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci (maggiorenni) presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio (maggiorenne), purche non consigliere.
L‘assemblea viene di norma presieduta dal presidente, o dal presidente uscente; in sua assenza, dal socio più anziano di carica. L‘assemblea elegge ad inizio di ogni riunione un segretario, che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario, e dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni.

ART.11
Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci, che rappresentino almeno la decima parte degli iscritti.
I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell’Associazione.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ART.12
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
In particolare:
a) può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per conto dell’Associazione;
b) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, soprintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi Sociali.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, scelto in seno al consiglio direttivo.
Il Presidente dura in carica un anno e può essere confermato.

ART.13
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, da almeno tre Consiglieri, eletti tutti dall’Assemblea a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno e i suoi membri possono essere confermati nella carica.
Le cariche elettive non sono retribuite.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo lo sostituirà col primo dei non eletti alla precedente elezione del consiglio direttivo; i membri sostituti dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali; ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
a) nominare, su proposta del Presidente, un Segretario, scelto fra i Soci ordinari e i soci sostenitori, anche se non facente parte del Consiglio;
b) di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’Amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
c) di predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) di ricevere le domande di ammissione dei nuovi Soci, e dopo averle istruite, di sottoporle alla prima Assemblea Generale per la loro approvazione;
e) di determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare le attività dell’Associazione, regolamento che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o altro mezzo che lo stesso Consiglio Direttivo si autorizzi ad utilizare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

ART.14
Il direttore artistico ha il compito di badare che sia mantenuta la linea musicale promossa dall’Associazione “San Michele Arcangelo”, in particolar modo in riferimento al repertorio e alla scelta dei singoli brani (sia di studio che per esecuzioni), allo stile esecutivo, alle tecniche di studio.
Il direttore artistico dovrà confrontarsi coi soci “cantori” sul programma artistico e di studio, e su ogni altro problema avanzato, almeno una volta ogni due mesi, in occasione di una prova del coro stesso.

ART.15
L'Assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, tra persone aventi idonea capacità professionale, anche non associati, che durano in carica un anno e sono rieleggibili. La funzione del collegio dei revisori dei conti è di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

ART.16
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente - comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata - ed entro il 30 marzo il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni no-profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Secondo quanto disposto dal D.P.R. 29/09/1973, n. 600, precisamente dall’art. 20, l’Associazione, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, economico e finanziario, dovrà redigere, dopo la raccolta pubblica di fondi, ove questa venga effettuata, una apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22, dal quale dovranno risultare, in modo chiaro e preciso, a che a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’art. 108 lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

ART.17
Il capitale sociale è costituito:
a) dal patrimonio iniziale di € 200,00;
b) dai contributi annuali o straordinari dei soci, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
c) dai proventi di iniziative di fund-raising o promozionali;
d) dal fondo di riserva, che potrà essere incrementato con contribuzioni straordinarie, lasciti, donazioni o con qualsiasi altra sopravvenienza;
e) da contributi dello Stato, di Enti pubblici, di Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, e altre persone fisiche e giuridiche;
f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ART.18
Le modifiche al vigente statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria. Per poter modificare lo Statuto, le delibere devono ottenere tuttavia il il voto favorevole di almeno due terzi degli associati (maggiorenni), fra i presenti di persona o per delega.

ART.19
La durata dell’Associazione è illimitata.
L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
c) dietro deliberazione di almeno tre quarti dei Soci adulti, aventi diritto al voto.
All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.20
Direttore artistico e Presidente dell’Associazione “Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo” elaborano di comune accordo il “mansionario di comportamento” che sono tenuti ad osservare i soci coinvolti nelle attività musicali dell’Associazione. Inoltre, Direttore artistico, Presidente e Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici dei Piccoli Romei di San Michele Arcangelo” elaborano un regolamento, che stabilisce le norme per il funzionamento interno, nonche quelle per l’assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale occorrente per le esigenze dell’Associazione.

ART.21
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.